Cosa cambia da marzo 2022

Il Decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, perfeziona la legge n. 46 del 2021 ed introduce importanti novità; infatti a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile  ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, secondo le regole previste in materia di ISEE.

L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:

  • le precedenti misure di sostegno alle famiglie di cui al Decreto-legge 8 giugno 2021, n.79. che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
  • le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

L’Assegno Unico e Universale in 3 punti

  1. L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli  è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda. L’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
  1.  spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
  1. ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati. Fino alla fine di febbraio (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Per poter percepire l’AUU già da marzo e, quindi, consentire ai lavoratori dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario procedere con le domande dal mese di gennaio. Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata all’INPS, sia presso gli sportelli dell’Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:

  • composizione del nucleo familiare e numero di figli;
  • luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
  • IBAN di uno o di entrambi i genitori.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1°gennaio 2022; appena ottenuto l’ISEE dall’INPS sarà possibile presentare la domanda volta ad ottenere l’AUU.

In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere comunque presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.

Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l’ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU; in tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’ISEE.

Altre informazioni

Per i figli maggiorenni, e comunque fino al compimento dei 21 anni, l’assegno spetta in misura ridotta se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca o sia autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

 

Fonte: Inps